PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme generali).

      1. La Repubblica considera la libertà di apprendimento, di istruzione e di formazione quali diritti fondamentali del cittadino.
      2. La Repubblica riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico reso dalle iniziative di istruzione e di formazione promosse da enti pubblici e privati, nonché da istituzioni e da associazioni che hanno personalità giuridica e la cui attività è conforme agli ordinamenti generali e alle finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione e coerente alla domanda formativa.
      3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e della formazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 2, è esercitata in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.
(Libertà di scelta in ambito scolastico).

      1. Al fine di garantire l'effettiva libertà di scelta del percorso educativo all'interno del sistema nazionale di istruzione, alle famiglie è riconosciuto il diritto alle seguenti agevolazioni, non cumulabili tra loro:

          a) concessione di buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione e di frequenza dei figli a scuole paritarie legalmente riconosciute;

          b) detrazione fiscale dei costi di iscrizione dei figli presso le scuole paritarie. Tali detrazioni, devono essere calibrate a scalare per favorire le famiglie a reddito più basso, fino a prevedere, in caso di

 

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incapienza, un'erogazione diretta a favore della famiglia;

          c) assunzione a carico dello Stato degli oneri relativi ai docenti delle scuole statali che scelgono, previa accettazione da parte delle scuole paritarie, di transitare nei ruoli di queste ultime sulla base della condivisione degli orientamenti culturali e ideali delle medesime.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, disciplina con proprio decreto le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

Art. 3.
(Specificità culturale).

      1. Nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento e delle norme generali vigenti in materia scolastica, che prevedono programmi di base comuni a tutte le istituzioni scolastiche statali e non statali, è garantito a tutte le scuole paritarie il diritto di gestire autonomamente la propria specificità culturale senza vincoli, tranne il rispetto della legislazione vigente.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede con le seguenti modalità:

          a) quanto a 50 milioni euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 2007 e l'accantonamento relativo al

 

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Ministero della solidarietà sociale per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

          b) quanto a 150 milioni di euro annui, mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.